Fondi pubblici e patrimonio confidi.

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Con il decreto legge, preso in esame dal Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2010 , torna in scena il passaggio per legge dei fondi pubblici al patrimonio, cosi come avvenne con la finanziaria 2007..- per i soli confidi 107 o di quelli che lo diventeranno a seguito di operazioni di fusione in tempi brevi.

La limitazione del provvedimento ai confidi 107 sottolinea ancora una volta,  la volontà di incentivare la trasformazione dei confidi in intermediari vigilati, favorendone la capitalizzazione.

Forse è opportuno precisare che il patrimonio di vigilanza è qualcosa di diverso dal patrimonio contabile. Il trasferimento dei fondi pubblici nel capitale dei confidi, cosi come previsto dal decreto, non implica necessariamente  l’acquisizione di tali fondi nel patrimonio di vigilanza la cui composizione e requisiti è di assoluta competenza della Banca d’Italia che provvede dopo aver verificato l’aderenza ai requisiti richiesti dalla normativa di vigilanza nel rispetto delle regole di Basilea 3.

Iniziative che limitano l’intervento pubblico ai soli confidi 107 o in procinto di esserlo, si susseguono in continuazione .E’ legittimo chiedersi allora che senso ha lasciare in vita i c.d. confidi minori, stabilendo delle  soglie per il cambio di status,  che qualunque esse siano , sarebbero  di difficile interpretazione e non azzerare del tutto le stesse riportando tutti i confidi a una sola categoria. I vantaggi sarebbero enormi in termini di chiarezza, di credibilità e di costi (si pensi al costo che comporta la vigilanza dei confidi minori attraverso la costituzione di un apposito organismo). Da un recente sondaggio del Prof.Erzegovesi appare con tutta evidenza l’orientamento dei più verso l’abolizione delle soglie. Speriamo che qualcuno ne prenda atto.

Leggi il decreto :Decreto-legge

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